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Sez. 4, Sentenza n. 155 del 22/01/1997 Cc. (dep. 12/03/1997) Rv. 207569 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | ELEMENTI SOPRAVVENUTI A FAVORE DELL'INDAGATO - NOZIONE - NATURA OGGETTIVA - NECESSITÀ - PROSPETTAZIONI DIFENSIVE - ELEMENTO FAVOREVOLE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: INTERROGATORIO IN SEDE DI CONVALIDA - OMESSA TRASMISSIONE - PERDITA DI EFFICACIA DELLA MISURA CAUTELARE - ESCLUSIONE.
Stato
decisa il 1997-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207569-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame, solo la omessa presentazione di specifici elementi fattuali, di natura oggettiva, sopravvenuti alla emissione del provvedimento restrittivo e che servono in concreto a discolpare l'indagato, può determinare declaratoria di cessazione di efficacia della misura restrittiva per essersi in tal modo, in concreto, impedito al giudice del riesame di conoscere appieno e nella loro globalità le emergenze processuali acquisite dal P.M. e relative alla sussistenza, o non, dei gravi indizi di colpevolezza. (Fattispecie di omessa trasmissione del verbale di interrogatorio reso dall'indagato in sede di convalida).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)