Sez. 4, Sentenza n. 30616 del 07/05/2024 Ud. (dep. 26/07/2024) Rv. 286883-04
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Assoluzione dell'imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato” - Interesse all'impugnazione della parte civile - Sussistenza - Ragioni.
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI
Sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la pronuncia assolutoria con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto, in termini generali, alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., imponendosi, altrimenti, alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto in sede penale e di riavviare "ab initio" tale accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)