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Sez. 4 - , Sentenza n. 25141 del 14/03/2019 Ud. (dep. 06/06/2019) Rv. 276338 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione - Assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" per insussistenza dell'elemento psicologico - Interesse all'impugnazione della parte civile - Insussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276338-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", per mancanza dell'elemento psicologico, trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)