Sez. 4, Sentenza n. 10455 del 14/01/2025 Ud. (dep. 17/03/2025) Rv. 287726-01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" - Interesse all'impugnazione della parte civile - Sussistenza - Ragioni.
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI
Sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la pronuncia assolutoria con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto, in termini generali, alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., imponendosi, altrimenti, alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto in sede penale e di riavviare "ab initio" tale accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)