Sez. 4 - , Sentenza n. 18781 del 12/03/2019 Ud. (dep. 06/05/2019) Rv. 275761 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" - Interesse all'impugnazione della parte civile - Esclusione - Ragioni.
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", non avendo tale pronuncia efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la formula assolutoria in esame non pregiudica le aspettative risarcitorie del danneggiato in ragione del principio della separazione delle giurisdizioni civile e penale, che consente esiti giudiziari difformi, e del testo dell'art. 652 cod. proc. pen. che nega a detta formula rilevanza preclusiva nel giudizio di danno).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)