Sez. 2, Sentenza n. 6741 del 12/11/1983 (Rv. 431461 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - GRAVE DIFETTO DI COSTRUZIONE - NOZIONE - FATTISPECIE (FUORUSCITA DI ACQUA DALLA CONDUTTURA IDRICA DI ADDUZIONE).*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - GRAVE DIFETTO DI COSTRUZIONE - NOZIONE - FATTISPECIE (FUORUSCITA DI ACQUA DALLA CONDUTTURA IDRICA DI ADDUZIONE).*
Ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. l'estremo del "grave difetto di costruzione" - a differenza di quelli che determinano rovina di tutto o di parte dell'edificio o pericolo di rovina di esso - può consistere in una qualsiasi alterazione che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incida sulla funzionalità globale dell'opera stessa, menomandone sensibilmente il godimento. (nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva ravvisato la gravità del difetto di costruzione del tubo di adduzione della acqua nel fatto che le infiltrazioni dell'acqua fuoriuscente da tale tubo, proprio per la difettosa costruzione, avevano interessato vani terranei e seminterrati dell'edificio ed avrebbero potuto pregiudicare il normale godimento di parti di proprietà comune, se il condominio non avesse eseguito a proprie spese le necessarie sostituzioni e riparazioni). (V 3971/81, mass n 414625; (V 3482/81, mass n 414072; (V 4356/80, mass n 408226; (Conf 4369/82, mass n 422351).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)