Sez. 2 - , Sentenza n. 43895 del 03/07/2019 Ud. (dep. 29/10/2019) Rv. 277738 - 01
IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - RICEZIONE | Impugnazione - Inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. - Inammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - RICEZIONE
L'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solo se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto. (Fattispecie relativa ad impugnazione della parte pubblica in cui la Corte ha precisato che è sufficiente che l'ufficio ricevente accerti con rigore la legittima provenienza dell'atto dall'ufficio del pubblico ministero titolare del diritto di impugnazione, anche in difetto della specifica identificazione del funzionario che abbia materialmente depositato l'atto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)