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Sez. 5 - , Sentenza n. 8904 del 19/01/2021 Ud. (dep. 04/03/2021) Rv. 280728 - 01

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - RICEZIONE | Inosservanza delle formalità di cui all'art. 582 cod. proc. pen. - Inammissibilità dell'impugnazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280728-01

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - RICEZIONE

L'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero perchè certa la provenienza dell'atto di impugnazione sottoscritto da un magistrato della procura della repubblica ed inizialmente depositato presso la segreteria di tale ufficio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)