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Sez. 2, Sentenza n. 40254 del 12/06/2014 Ud. (dep. 29/09/2014) Rv. 260443 - 01

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - RICEZIONE | Omessa indicazione dell'identità del soggetto presentante l'atto di impugnazione in cancelleria - Identità desumibile dall'esame del documento - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260443-01

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - RICEZIONE

L'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto, e non anche quando l'identità della persona che materialmente la presenta risulti desumibile dal complessivo esame del documento, con la conseguenza che la stessa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assume caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'inammissibilità dell'appello del P.M., in relazione al quale l'ufficio ricevente non aveva provveduto né ad identificare il presentatore dell'atto, né ad attestare l'esistenza di una delega in favore di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)