Sez. 3, Sentenza n. 9105 del 29/08/1995 (Rv. 493775 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Condizioni - Permanenza del conduttore nell'immobile o riscossione del canone dopo la scadenza - Rinnovazione tacita - Configurabilità - Esclusione.
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA
Poiché la rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 1597 cod. civ., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la sua volontà di porre termine al rapporto, la suddetta rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario dell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo, invece, un suo comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)