Sez. 3, Sentenza n. 2362 del 12/04/1984 (Rv. 434399 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - NATURA - FINALITÀ - PREAVVISO DATO CON L'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - NATURA - FINALITÀ - PREAVVISO DATO CON L'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*
Il preavviso che, ai sensi dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull'equo canone), il locatore deve dare al conduttore quando intenda recedere dal contratto - mirando ad informare lo stesso con congruo anticipo (sei mesi) al fine del reperimento di altra soluzione abitativa (diversamente dalla disdetta, diretta ad impedire la rinnovazione del contratto) - non costituisce una condizione di procedibilità o di ammissibilità della domanda di recesso, né un presupposto dell'Azione, e può essere attuato anche con l'atto introduttivo del giudizio, riferibile alla parte in base alla firma apposta alla procura rilasciata al difensore. (V 7412/83, mass n 432010; (V 6478/82, mass n 424115; (V 5528/82, mass n 423286).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)