Sez. 5, Sentenza n. 22323 del 21/04/2006 Cc. (dep. 26/06/2006) Rv. 234555 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Riparazione del danno cagionato dal reato - Presupposti di operatività - Consenso della persona offesa - Necessità - Esclusione - Audizione - Sufficienza.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, l'operatività della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000 - fondata sulla condotta riparatoria dell'autore del reato - è subordinata all'audizione della persona offesa dal reato e non al suo consenso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)