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Sez. L, Sentenza n. 4912 del 22/09/1979 (Rv. 401556 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - NATURA - DEROGABILITA DELLE RELATIVE CLAUSOLE DA CLAUSOLE MENO FAVOREVOLI PER I LAVORATORI CONTENUTE IN CONTRATTI COLLETTIVI SUCCESSIVI.*
Stato
decisa il 1979-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401556-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - NATURA - DEROGABILITA DELLE RELATIVE CLAUSOLE DA CLAUSOLE MENO FAVOREVOLI PER I LAVORATORI CONTENUTE IN CONTRATTI COLLETTIVI SUCCESSIVI.*

I contratti di lavoro aziendali - alla cui stipulazione e legittimata ogni organizzazione sindacale operante nell'azienda, purche non simulata (art 17 della legge n 300 del 1970) - hanno la natura e la efficacia di contratti collettivi e vincolano gli iscritti al Sindacato per il solo fatto dell'iscrizione senza necessita di alcun mandato ad hoc per quanto concerne la delega alla stipulazione di norme collettive aziendali riguardanti la Determinazione delle posizioni e delle classificazioni del personale. Le clausole di tali accordi, inoltre, attesa la loro natura, possono essere derogate da clausole meno favorevoli per i lavoratori, contenute in contratti collettivi successivi, sia aziendali che di categoria, essendo inapplicabile la disposizione dell'art 2077, secondo comma, cod civ, che concerne esclusivamente la relazione tra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro subordinato, ed essendo una norma speciale, collegata alla disciplina transitoria all'uopo introdotta, la disposizione dell'art 7, primo comma, della legge 14 luglio 1959 n 741, che prevede il mantenimento delle condizioni piu favorevoli ai lavoratori anche se di carattere aziendale. (V 2018/78, mass n 391378; (V 233/78, mass n 389517).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2068 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2081, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)