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Sez. 1, Sentenza n. 11782 del 21/11/1998 (Rv. 520928 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Aiuti comunitari all'agricoltura - Mancato rispetto degli impegni sottoscritti in sede di domanda d'aiuto - Sanzione introdotta con D.M. n. 34 del 1989, art. 9 - Legittimità - Esclusione - Richiamo "per relationem" alla norma sanzionatoria di cui all'art. 2 della legge n. 898/86 - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di mancato ritiro di terreni seminativi successivamente alla percezione delle erogazioni comunitarie.
Stato
decisa il 1998-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520928-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

In tema di aiuti comunitari all'agricoltura, la norma di cui all'art. 2 comma primo della legge n. 898 del 1986, nel sanzionare a titolo di violazione amministrativa le ipotesi in cui il soggetto beneficiario abbia previamente esposto "dati e notizie false" al fine di conseguire erogazioni dal fondo agricolo europeo, non è in alcun modo riferibile alla (diversa) ipotesi di "mancato rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda di aiuto" prevista (e sanzionata "per relationem") dall'art. 9 del D.M. n. 34 del 1989, norma la quale, nel postulare un comportamento del richiedente necessariamente successivo al conseguimento del contributo "de quo", ha introdotto una fattispecie di illecito amministrativo diversa e del tutto autonoma da quella prevista per legge, in evidente violazione del principio di legalità di cui all'art. 1 della legge 689/81, attesane la qualità di atto espressivo dell'esercizio di una potestà normativa soltanto secondaria. (Nell'enunciare il principio di diritto che precede, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito dichiarativa della illegittimità dell'ordinanza ingiunzione con cui un agricoltore - al quale, dopo il ritiro dalla produzione di un terreno seminativo, era stato contestato "il mancato rispetto degli impegni sottoscritti" sotto forma di omesso ritiro di parte del terreno stesso dalla produzione, ex art. 9 D.M. 34/89 - era stato sanzionato ex art. 2 e 3 della legge 898/86).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/04/1988 num. 1272, Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 16/01/1989 num. 34 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)