Sez. 3, Sentenza n. 23651 del 21/05/2008 Ud. (dep. 11/06/2008) Rv. 240053 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Sentenza di condanna alla pena dell'ammenda - Declaratoria di inammissibilità - Nullità - Conseguenze - Riqualificazione del gravame come ricorso per cassazione e conseguente inammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
In materia di impugnazioni, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della pronuncia del giudice d'appello che abbia dichiarato inammissibile il gravame avverso una sentenza inappellabile di condanna alla sola pena dell'ammenda, con contestuale riqualificazione dell'impugnazione in sede di legittimità come ricorso per cassazione, da dichiararsi inammissibile ove risulti che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)