Sez. 6, Sentenza n. 7182 del 02/02/2011 Cc. (dep. 24/02/2011) Rv. 249452 - 01
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Appello del P.G. avverso la sentenza di non luogo a procedere - Trasmissione degli atti alla Corte di cassazione previa riqualificazione del gravame come ricorso per cassazione - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
È inammissibile l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge. (Fattispecie relativa ad un appello proposto dal P.G. avverso una sentenza di non luogo a procedere, trasmesso dalla Corte d'appello per competenza alla Corte di cassazione, previa riqualificazione del gravame come ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)