diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4088 del 14/06/1983 (Rv. 429047 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DETERMINATO DA FINALITÀ DI MERO RISPARMIO - ESCLUSIONE - LICENZIAMENTO DI UN DIPENDENTE PIÙ ANZIANO E PIÙ COSTOSO SEGUITO DALL'ASSUNZIONE DI ALTRO LAVORATORE NEL MEDESIMO SETTORE NON SOPPRESSO NÈ RIDOTTO - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429047-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DETERMINATO DA FINALITÀ DI MERO RISPARMIO - ESCLUSIONE - LICENZIAMENTO DI UN DIPENDENTE PIÙ ANZIANO E PIÙ COSTOSO SEGUITO DALL'ASSUNZIONE DI ALTRO LAVORATORE NEL MEDESIMO SETTORE NON SOPPRESSO NÈ RIDOTTO - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, non può essere determinato da finalità di mero risparmio, come quelle che si raggiungerebbero mediante il licenziamento di un lavoratore più anziano e più costoso e la sua sostituzione con altro più giovane e meno costoso (oppure mediante il licenziamento di un lavoratore particolarmente qualificato e la sua sostituzione con altro meno qualificato ma ugualmente idoneo), e presuppone, invece, una ristrutturazione aziendale, che comporti la soppressione di determinati posti di lavoro, e la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, che il lavoratore licenziato non può essere utilizzato nello stesso o in altri settori dell'attività produttiva. È, pertanto, da escludere la configurabilità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi della disposizione citata, allorché risulti che il dipendente licenziato sia stato, in seguito, sostituito con altro lavoratore (anche se meno qualificato) nel medesimo settore di attività, il quale, anziché soppresso o ridotto, sia stato potenziato. (V 4386/80, mass n 408259; (V 2746/80, mass n 406517; (V 1026/80, mass n 404483; (V 4996/77, mass n 388611; (V 4490/77, mass n 388099).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)