Sez. 6, Sentenza n. 25986 del 05/07/2010 Cc. (dep. 07/07/2010) Rv. 247828 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Convalida ed emissione di misura cautelare - Assenza di motivazione circa il pericolo di fuga - Conseguenze - Indicazione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
In tema di estradizione per l'estero, l'annullamento per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell'ordinanza con la quale il presidente della Corte di appello ha convalidato l'arresto provvisorio a fini estradizionali ed ha applicato all'estradando la misura della custodia cautelare in carcere, comporta l'immediata liberazione della persona detenuta e deve essere pronunciato senza rinvio, non residuando in capo al giudice d'appello alcuna valutazione rescissoria in ordine ai titoli invalidati, fatto salvo il potere di rivalutare la vicenda cautelare e, se del caso, intervenire nuovamente sullo "status libertatis" dell'estradando.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)