Sez. 6, Sentenza n. 2266 del 04/12/2009 Cc. (dep. 19/01/2010) Rv. 245785 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Consegna per l'estero - Convalida e emissione di misura cautelare - Assenza di motivazione circa il pericolo di fuga - Conseguenze: annullamento con rinvio e liberazione dell'estradando.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, l'annullamento per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell'ordinanza con la quale il presidente della corte d'appello ha convalidato l'arresto provvisorio ed ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con emissione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido ed operativo. Tuttavia, l'intervento rescindente della corte di cassazione toglie al provvedimento annullato la possibilità di essere posto a base di una restrizione della libertà personale, con la conseguente immediata liberazione della persona detenuta.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 9, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 13, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)