Sez. 6, Sentenza n. 40494 del 03/10/2005 Cc. (dep. 08/11/2005) Rv. 232839 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Convalida - Assenza di motivazione - Conseguenze - Annullamento con rinvio.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
In tema di estradizione per l'estero, l'annullamento per il difetto di motivazione del provvedimento di convalida dell'arresto provvisorio a fini estradizionali, emesso a norma dell'articolo 716, terzo comma, cod. proc. pen., non impedisce un nuovo esame da parte del Presidente della Corte di appello, quando i termini perentori fissati per la convalida siano stati rispettati, sia pure con un provvedimento viziato (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di convalida in quanto del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto dell'urgenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)