diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 22189 del 21/05/2008 Cc. (dep. 03/06/2008) Rv. 239941 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Convalida e emissione di misura cautelare - Assenza di motivazione circa il pericolo di fuga - Conseguenze: annullamento con rinvio e liberazione dell'estradando.
Stato
decisa il 2008-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239941-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

In tema di estradizione per l'estero, l'annullamento per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell'ordinanza con la quale il presidente della corte d'appello ha convalidato l'arresto provvisorio a fini estradizionali ed ha applicato all'estradando la misura cautelare della custodia in carcere, deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido ed operativo. Tuttavia, l'intervento rescindente della corte di cassazione toglie al provvedimento annullato la possibilità di essere posto a base di una restrizione della libertà personale, con la conseguente immediata liberazione della persona detenuta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)