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Sez. L, Sentenza n. 7519 del 30/07/1998 (Rv. 517638 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Apponibilità del termine al contratto di lavoro - Ipotesi specifiche previste dalla contrattazione collettiva - Rilevanza - Principi generali posti dalla legge n. 230 del 1962 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517638-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

L'art. 23 legge 28 febbraio 1987 n. 56 - che prevede che la determinazione delle ipotesi in cui è consentita l'apposizione del termine al contratto di lavoro è devoluta alla contrattazione collettiva (che con riferimento al rapporto di lavoro giornalistico ha consentito - all'art. 3 del c.c.n.l. 30 luglio 1991 - il ricorso al contratto a termine, tra l'altro, <<nella fase di avviamento di nuove iniziative editoriali>>) non esclude l'applicazione dei principi generali posti dalla legge n. 230 del 1962, sicché, in particolare, trova comunque applicazione la disposizione di chiusura, prevista dall'art. 2, comma secondo, di tale legge, che stabilisce la trasformazione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei successivi rapporti a termine posti in essere con intento elusivo delle disposizioni di legge.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)