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Sez. 5, Sentenza n. 16598 del 03/02/2010 Ud. (dep. 30/04/2010) Rv. 247245 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Contumacia dell'imputato - Accettazione tacita della remissione di querela - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247245-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA

La mancata comparizione dell'imputato, ritualmente citato all'udienza in cui il querelante rimetta la querela e dichiarato contumace, non integra accettazione tacita della remissione, ma, di per sé, costituisce un mero esercizio di una facoltà processuale, ove non risulti che l'imputato sia a conoscenza della volontà di remissione manifestata in udienza dalla persona offesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Cod. Pen. art. 155

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)