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Sez. 5, Sentenza n. 35900 del 24/06/2010 Ud. (dep. 06/10/2010) Rv. 248427 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Mancata comparizione dell'imputato, previamente avvisato che la mancata comparizione sarebbe stata considerata come accettazione della remissione - Integrazione dell'accettazione della remissione di querela.
Stato
decisa il 2010-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248427-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA

La mancata comparizione dell'imputato - previamente avvisato, con atto notificatogli regolarmente, che la sua assenza all'udienza sarebbe stata considerata come tacita accettazione dell'avvenuta remissione - assume l'inequivoca valenza di manifestazione della volontà di accettazione della remissione, considerato che, ai fini dell'efficacia giuridica della remissione di querela, non è indispensabile una esplicita e formale accettazione, cioè una manifestazione positiva di volontà di accettazione, ma è sufficiente, ex art. 155, comma primo, cod. pen., che non vi sia una ricusazione in forma espressa o tacita. Ne consegue che, in tal caso, la remissione, non avendo l'imputato realizzato fatti o comportamenti incompatibili con la volontà di accettare, ha determinato il tipico effetto estintivo del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Cod. Pen. art. 155

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)