Sez. 5, Sentenza n. 35900 del 24/06/2010 Ud. (dep. 06/10/2010) Rv. 248427 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Mancata comparizione dell'imputato, previamente avvisato che la mancata comparizione sarebbe stata considerata come accettazione della remissione - Integrazione dell'accettazione della remissione di querela.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA
La mancata comparizione dell'imputato - previamente avvisato, con atto notificatogli regolarmente, che la sua assenza all'udienza sarebbe stata considerata come tacita accettazione dell'avvenuta remissione - assume l'inequivoca valenza di manifestazione della volontà di accettazione della remissione, considerato che, ai fini dell'efficacia giuridica della remissione di querela, non è indispensabile una esplicita e formale accettazione, cioè una manifestazione positiva di volontà di accettazione, ma è sufficiente, ex art. 155, comma primo, cod. pen., che non vi sia una ricusazione in forma espressa o tacita. Ne consegue che, in tal caso, la remissione, non avendo l'imputato realizzato fatti o comportamenti incompatibili con la volontà di accettare, ha determinato il tipico effetto estintivo del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Cod. Pen. art. 155
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)