Sez. 5, Sentenza n. 4229 del 09/12/2008 Cc. (dep. 29/01/2009) Rv. 242951 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Mancata comparizione del querelato - Accettazione della remissione di querela - Condizioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA
Ai fini dell'efficacia giuridica della remissione di querela non è indispensabile una vera e propria esplicita e formale accettazione del querelato, ossia una manifestazione positiva di volontà in tal senso, essendo sufficiente che non sussista una ricusazione della remissione in forma espressa o tacita e cioè che il querelato non abbia inteso rifiutare la remissione. Ne consegue che la mancata comparizione del querelato preventivamente avvisato della remissione ritualmente proposta, in assenza di fatti o comportamenti incompatibili con la volontà di accettare la querela, può essere considerato come accettazione della remissione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Cod. Pen. art. 155
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)