Sez. 1, Sentenza n. 33232 del 15/06/2007 Ud. (dep. 22/08/2007) Rv. 237960 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Procurato ingresso di straniero extracomunitario in Stato terzo - Finalità del rientro in Patria - Prova.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la prova liberatoria della finalità del rientro in patria dello straniero extracomunitario che dall'Italia sia diretto in un Paese confinante dell'area Schengen, di cui non è cittadino o rispetto al quale non ha titolo di residenza permanente, non può essere desunta dal mero fatto che lo straniero sia in uscita dall'Italia o dalle sue stesse dichiarazioni, ma deve desumersi da altri elementi di particolare pregnanza tali da dimostrare la finalità e la direzione immediata del viaggio, come possono essere i titoli, già in possesso dell'interessato, e i motivi del viaggio. (La Corte ha precisato che l'imputato ha l'onere di allegare le situazioni non conosciute o non conoscibili ed il giudice ha il dovere di verificarne l'effettiva sussistenza).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)