Sez. 1, Sentenza n. 5486 del 23/10/1996 Cc. (dep. 16/11/1996) Rv. 205955 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Condizioni per la proposizione dell'istanza - Minimo di pena detentiva espiata - Irrilevanza - Invito di pagamento intimato dall'Amministrazione - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La disciplina della remissione del debito di cui all'art. 56 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non prevede alcun termine iniziale per la proposizione della relativa istanza da parte del detenuto, sicché l'interessato è facultato a presentare la domanda di remissione a decorrere dal momento in cui egli viene costituito in debito mediante l'invito di pagamento rivoltogli dall'Amministrazione e indipendentemente, perciò, dalla durata della detenzione espiata, di guisa che l'esiguità ovvero l'ampiezza di tale periodo non possono essere valutati come presupposti per l'ammissibilità dell'istanza.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)