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Sez. 5, Sentenza n. 15260 del 27/11/2000 (Rv. 542196 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Redditi da partecipazione societaria - Accertamento - Impugnazione innanzi al giudice tributario - Decisione intervenuta in separato giudizio investente l'accertamento dei redditi della società - Riflessi - Obblighi del giudice.
Stato
decisa il 2000-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542196-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

Dalla comunanza di presupposti fattuali sussistente fra il contenzioso attinente all'accertamento dei redditi di una società e quello riguardante l'accertamento dei, derivati, redditi di partecipazione da imputarsi ai soci, discende un nesso di conseguenzialità fra l'uno e l'altro di tali contenziosi, in virtù del quale, nel caso di autonoma e distinta instaurazione delle relative vertenze dinanzi al giudice tributario, si rende inevitabile che la decisione intervenuta nel primo dei due suddetti contenziosi si rifletta sulla pronuncia afferente al secondo, il che impone al giudice chiamato a statuire su quest'ultimo, di prendere atto della decisione intervenuta nella prima controversia.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 41, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)