Sez. 5, Sentenza n. 7329 del 19/05/2000 Ud. (dep. 22/06/2000) Rv. 216593 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI | Limite all'appellabilità delle sentenze introdotto con la legge n. 468 del 1999 - Ambito di applicabilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI
La disposizione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1999 n. 468, la quale, modificando l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., ha reso inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali sia stata irrogata la sola pena pecuniaria, trova applicazione solo nei confronti delle sentenze emanate successivamente alla data della sua entrata in vigore, ovvero di quelle emanate anche precedentemente, ma i cui termini di impugnazione non siano in quel momento ancora decorsi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1999 num. 468 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)