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Sez. 3, Sentenza n. 9571 del 20/01/2026 Ud. (dep. 12/03/2026) Rv. 289615-02

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Aggravante dell'agevolazione di persona appartenente ad associazione mafiosa ex art. 378, comma secondo, cod. pen. - Concorso con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. - Applicazione degli aumenti di pena - Criteri di computo - Indicazione.
Stato
decisa il 2026-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289615-02

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE

In tema di favoreggiamento personale, non è applicabile il disposto dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., relativo al concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, nel caso in cui siano configurabili l'aggravante indipendente prevista dall'art. 378, comma secondo, cod. pen. e quella disciplinata dall'art. 416-bis.1 cod. pen., ma trova, invece, applicazione il disposto dell'art. 63, commi primo e secondo, cod. pen., sicché, per determinare la pena, è necessario, dapprima, stabilire quella per il delitto aggravato di cui all'art. 378, comma secondo, cod. pen. e, successivamente, applicare l'aumento previsto per l'aggravante speciale, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.

Cod. Pen. art. 63 com. 1, Cod. Pen. art. 63 com. 2, Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 378 com. 1, Cod. Pen. art. 378 com. 2, Cod. Pen. art. 416 bis com. 1 lett. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)