Sez. 2 - , Sentenza n. 6558 del 08/10/2020 Ud. (dep. 19/02/2021) Rv. 280656 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI | Concorso di circostanze indipendenti e ad effetto speciale - Criterio moderatore di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. - Applicabilità - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI
In tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e ad effetto speciale, atteso che le prime devono considerarsi alla stregua di queste ultime, perché influiscono sulla pena ordinaria del reato, imponendo autonomi limiti edittali.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3, Cod. Pen. art. 61 lett. 7, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)