Sez. 6 - , Sentenza n. 52011 del 07/11/2019 Ud. (dep. 27/12/2019) Rv. 278055 - 02
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI | Concorso di circostanze indipendenti e ad effetto speciale - Art. 63, comma quarto, cod. pen. – Operatività - Condizioni.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI
In tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, non opera in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale ed aggravanti indipendenti, potendo queste ultime essere assimilate a quelle ad effetto speciale solo allorché comportino un aumento superiore ad un terzo. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che, nel caso di concorso della circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, con la circostanza "indipendente" di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si deve prima individuare la pena prevista per quest'ultima, sulla quale apportare l'aumento per l'aggravante ad effetto speciale, salvo restando il rispetto dei limiti di aumento previsti dall'art. 66 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 4, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)