Sez. 4, Sentenza n. 32868 del 05/10/2020 Ud. (dep. 24/11/2020) Rv. 280831 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI | Disciplina dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. - Concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e circostanze ad effetto speciale - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI
In tema di concorso di circostanze aggravanti, la regola del cumulo giuridico prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, non attenendo all'istituto della comparazione tra circostanze eterogenee, ma regolando il concorso tra circostanze omogenee, non opera in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale e aggravanti indipendenti, per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, tranne che esse non comportino un aumento superiore ad un terzo. (Fattispecie in tema di applicazione della circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, sottratta al giudizio di bilanciamento con le altre circostanze di diversa natura).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 63 com. 3, Cod. Pen. art. 66, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)