Sez. 3 - , Sentenza n. 31293 del 08/05/2019 Ud. (dep. 17/07/2019) Rv. 276291 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI | Concorso di circostanze indipendenti e ad effetto speciale - Art. 63, comma quarto, cod. pen. – Operatività - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI
In tema di circostanze aggravanti, il criterio di calcolo di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. secondo cui, in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale, non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo, opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e circostanze ad effetto speciale, diversamente determinandosi un trattamento sanzionatorio non conforme al principio di legalità ed irragionevolmente più grave di quello previsto per il concorso tra circostanze ad effetto speciale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 ter com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)