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Sez. 1, Sentenza n. 8580 del 28/11/2014 Cc. (dep. 26/02/2015) Rv. 262879 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Consenso ad esecuzione pena in deroga al principio di specialità - Caratteristiche - Desumibilità del consenso da manifestazioni di volontà tendenti ad altri fini - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262879-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il consenso della persona interessata alla esecuzione di pena in deroga al principio di specialità deve essere espresso, formale ed inequivoco e non può essere dedotto in via interpretativa da manifestazioni di volontà tendenti ad altri fini, ovvero dirette a conseguire effetti favorevoli di altra natura che, in quanto tali, non sono idonei a rivelare tale intenzione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva interpretato la richiesta di beneficiare del condono quale manifestazione del consenso all'assoggettamento alla pena per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 14, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)