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Sez. 5, Sentenza n. 19544 del 07/10/2005 (Rv. 584493 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata di cui all'art. 2 "quinquies" del d.l. n. 564 del 1994, convertito nella legge n. 656 del 1994 - Liti pendenti - Portata applicativa - Controversia sulla correttezza di atti impositivi - Applicabilità - Mero controllo sui criteri di determinazione del "quantum" dell'obbligazione tributaria - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Controversia relativa ad avviso di liquidazione contenente l'esclusione di passività ereditarie prospettate dal contribuente con conseguente rideterminazione del valore dell'asse ereditario - Applicabilità del condono.
Stato
decisa il 2005-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584493-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, le agevolazioni per la definizione delle liti pendenti, di cui all'art. 2 "quinquies" del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, riguardano solo quelle che abbiano ad oggetto veri e propri atti impositivi e non anche quelle che hanno ad oggetto esclusivamente la correttezza di atti liquidatori dell'Ufficio, che si esauriscono in un controllo sui criteri di determinazione del "quantum" dell'obbligazione tributaria, sulla base degli stessi dati forniti dal contribuente. A tal riguardo, non ricorre quest'ultima ipotesi qualora l'Amministrazione, con l'escludere le passività ereditarie prospettate dal contribuente, non si limiti ad un diverso calcolo dell'imposta di successione, ma modifichi l'imponibile dichiarato, rideterminando il valore dell'asse ereditario, del quale sono componenti essenziali le passività.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)