Sez. 2, Sentenza n. 7536 del 20/11/1987 Ud. (dep. 30/06/1988) Rv. 178742 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - VALUTAZIONE DI AGGRAVANTI ED ATTENUANTI - EFFETTUAZIONE SOLO IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE PIÙ GRAVE - ESAME DELLA RICORRENZA DI AGGRAVANTI ED ATTENUANTI IN ORDINE AD OGNI REATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - VALUTAZIONE DI AGGRAVANTI ED ATTENUANTI - EFFETTUAZIONE SOLO IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE PIÙ GRAVE - ESAME DELLA RICORRENZA DI AGGRAVANTI ED ATTENUANTI IN ORDINE AD OGNI REATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di reato continuato, il giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen., va compiuto soltanto in rapporto alla violazione più grave al fine di determinare la pena base, mentre in relazione ai reati meno gravi le circostanze ad essi inerenti si considerano come semplici modalità del fatto rispetto alle quali il predetto giudizio non è operante. Ciò in quanto in caso contrario si violerebbe il principio della inscindibilità dello aumento per la continuazione che non consente, nel proprio ambito, di distinguere diversi reati-base. (V mass n 103657; (Conf mass n 156806; (Conf mass n 159929; (Conf mass n 160186; (Conf mass n 167548; (Conf mass n 171867; (Conf mass n 176807).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)