Sez. L, Sentenza n. 5762 del 14/06/1994 (Rv. 487054 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi unificati in agricoltura - In genere | Ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna - Determinazione - Previsione da parte dei contratti nazionali della possibilità di riduzione dell'orario di lavoro giornaliero secondo le consuetudini locali - Conseguenze - Riferimento all'orario di fatto praticato - Necessità - Fattispecie relativa all'orario osservato nelle provincie di Lecce.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi unificati in agricoltura - In genere
Ai sensi dell'art. 28, primo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (la cui costituzionalità è stata affermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 342 del 1992), l'ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna è stabilito in riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente non su base nazionale ma per provincia, sulla base dei contratti collettivi; conseguentemente, ove la contrattazione collettiva nazionale fissi l'orario di lavoro giornaliero in sei ore e quaranta minuti, prevedendo altresì la possibilità di sua riduzione secondo le consuetudini locali, la paga giornaliera da prendere a base per la determinazione dei contributi deve essere commisurata - derivandone altrimenti un'ingiustificata disparità di trattamento - all'orario di fatto praticato. (Nella specie, con riguardo all'orario di cinque ore effettivamente osservato nella Provincia di Lecce).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)