Sez. 4, Sentenza n. 26996 del 27/04/2015 Ud. (dep. 25/06/2015) Rv. 263826 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Attività medico chirurgica - Linee guida - Limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve - Applicabilità alla negligenza ed alla imprudenza - Esclusione - Ragioni.
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In tema di responsabilità medica, la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall'art. 3 D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (conv., con mod., dalla legge 8 novembre 2012, n. 189), operando soltanto per le condotte professionali conformi alle linee guida, non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imprudenza, perché le linee guida contengono solo regole di perizia. (Conf. n. 27185 del 2015, non mass.)
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)