Sez. 4, Sentenza n. 45527 del 01/07/2015 Ud. (dep. 16/11/2015) Rv. 264897 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Attività medico - Chirurgica - Limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve - Condotta negligente - Operatività della limitazione - Sussistenza.
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI
In tema di responsabilità medica, la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall'art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, conv. in legge 8 novembre 2012, n. 189, pur trovando terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)