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Sez. 6, Sentenza n. 35658 del 19/06/2003 Cc. (dep. 17/09/2003) Rv. 226763 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Esaurimento del procedimento giurisdizionale - Provvedimento del Ministro di sospensione della esecuzione della consegna dell'estradando "a soddisfatta giustizia italiana" - Revoca della misura coercitiva applicata - Necessità - Ragione.
Stato
decisa il 2003-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226763-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, ove il Ministro della Giustizia sospenda l'esecuzione dell'estradizione a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., la misura coercitiva a cui l'estradando è eventualmente sottoposto va revocata, venendo a mancare, almeno temporaneamente, i presupposti che la giustificano e non trovando alcuna spiegazione la sua protrazione oltre i termini entro i quali, di norma, deve concludersi positivamente la relativa procedura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 709, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 709, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)