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Sez. 6, Sentenza n. 4643 del 01/10/2003 Cc. (dep. 06/02/2004) Rv. 227917 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Esaurimento del procedimento giurisdizionale - Sospensione della consegna allo Stato richiedente per motivi di giustizia interna - Revoca della misura cautelare applicata - Necessità.
Stato
decisa il 2003-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227917-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

La misura cautelare applicata all'estradando va revocata allorché ne sia stata sospesa la consegna allo Stato richiedente fino al soddisfacimento della giustizia italiana a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., in quanto la durata massima delle misure coercitive adottate a fini estradizionali va stabilita solo sulla base della disciplina dettata dagli artt. 708 e segg. stesso codice e delle eventuali norme pattizie, come tali prevalenti su quelle codicistiche, con esclusione delle previsioni di cui agli artt. 303 e 308, da riguardarsi come del tutto incompatibili con la disciplina suddetta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 308 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 708, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 709, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 709, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)