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Sez. L, Sentenza n. 740 del 04/02/1985 (Rv. 438950 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI PER PIÙ DI TRE MESI - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - PLURALITÀ DI ASSEGNAZIONI CIASCUNA DI DURATA INFERIORE AL TRIMESTRE, MA COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A TALE PERIODO - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - CONDIZIONI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI TENUTI A RICOPRIRE I POSTI VACANTI MEDIANTE CONCORSO - DISCIPLINA PREDETTA - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438950-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI PER PIÙ DI TRE MESI - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - PLURALITÀ DI ASSEGNAZIONI CIASCUNA DI DURATA INFERIORE AL TRIMESTRE, MA COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A TALE PERIODO - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - CONDIZIONI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI TENUTI A RICOPRIRE I POSTI VACANTI MEDIANTE CONCORSO - DISCIPLINA PREDETTA - APPLICABILITÀ.*

Il diritto alla cosiddetta promozione automatica - essendo l'art. 13 della legge n. 300 del 1970 (che ha sostituito l'originario art. 2103 cod. civ.) applicabile anche agli enti pubblici economici - spetta anche al dipendente dell'e.N.E.L. che sia stato assegnato a mansioni superiori (qualora detta assegnazione non abbia avuto luogo per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto) per almeno tre mesi (o per il più breve periodo previsto dalla disciplina collettiva) e non viene meno per il fatto che l'ente sia tenuto, in base a norme regolamentari o convenzionali, a ricoprire i posti vacanti mediante concorso. Il periodo trimestrale anzidetto (o quello più breve stabilito dalla contrattazione collettiva) può risultare anche dal cumulo di distinte prestazioni lavorative di più breve durata, quando tali prestazioni abbiano assunto carattere di frequenza e di sistematicità desumibile dal numero delle assegnazioni e dal tempo intercorso fra un'assegnazione e l'altra, indipendentemente dalla ricorrenza dell'intento fraudolento dell'imprenditore diretto ad impedire, con l'interruzione dell'assegnazione, la promozione automatica. (V 2518/82, mass n 420385, sulla seconda parte; (V 5673/81, mass n 416369, sulla seconda parte; (Conf 2518/82, mass n 420384, sulla prima parte; (Conf 5673/81, mass n 416368, sulla prima parte; (Conf 4958/80, mass n 408832, sulla seconda parte; (Conf 5445/79, mass n 402027, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)