Sez. 6, Sentenza n. 26605 del 09/04/2009 Ud. (dep. 26/06/2009) Rv. 244464 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Appello del solo imputato - Condanna in primo grado al minimo edittale della pena - "Ius superveniens" - Previsione di un minimo edittale inferiore - Obbligo del giudice d'appello di applicare il nuovo minimo edittale - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice, che, in presenza dell'appello del solo imputato condannato in primo grado al minimo edittale della pena, non applichi automaticamente la più lieve pena minima prevista dalla legge nel frattempo intervenuta, e, ritenuta la gravità del reato commesso, determini la pena in una misura intermedia tra il minimo edittale della legge precedente ed il minimo edittale della legge successivamente entrata in vigore. (Fattispecie relativa alla condanna per il reato di detenzione di stupefacenti commesso prima dell'entrata in vigore della L. n. 49 del 2006).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)