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Sez. 4, Sentenza n. 23922 del 09/04/2009 Ud. (dep. 10/06/2009) Rv. 244218 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - Modifica del trattamento sanzionatorio introdotta dalla L. n. 49 del 2006 - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Applicazione dello "ius superveniens" più favorevole - Limiti - Pena corrispondente al minimo edittale all'epoca vigente - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244218-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Deve essere annullata con rinvio, per la rideterminazione della pena, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza dell'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla L. 2 febbraio 2006, n. 49, quando la pena-base determinata nel provvedimento impugnato sia sostanzialmente corrispondente al più elevato minimo edittale all'epoca vigente per il reato. (Fattispecie in cui la pena-base era stata fissata in anni otto di reclusione ed euro 26.000 di multa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)