Sez. 2, Sentenza n. 18159 del 11/02/2010 Ud. (dep. 13/05/2010) Rv. 247460 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - Modifiche del trattamento sanzionatorio introdotte dalla L.. n. 49 del 2006 - Impugnazioni - Appello e ricorso per cassazione - Applicazione delle norme sopravvenute - Limiti - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Il giudice d'appello deve ridurre la pena inflitta con sentenza resa prima della novella introdotta con l'art. 4-bis L. n. 49 del 2006 (che ha ridotto la pena edittale minima del reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990) soltanto se risulti che il giudice di primo grado abbia inteso applicare il minimo della pena indipendentemente dalla sua quantificazione, e non invece che abbia ritenuto la pena inflitta adeguata alla gravità del fatto, fornendone congrua motivazione, potendosi in quest'ultimo caso confermare la pena inflitta dal primo giudice, purché il giudice d'appello abbia fornito la sua valutazione, a sua volta con motivazione congrua. (Fattispecie nella quale la Corte d'appello, dopo l'entrata in vigore della novella, aveva determinato la pena inflitta all'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990 partendo dal previgente limite editale minimo di otto anni di reclusione, ritenendo siffatta pena tuttora adeguata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)