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Sez. 6, Sentenza n. 37887 del 11/10/2006 Ud. (dep. 17/11/2006) Rv. 235588 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Appello del solo imputato - Condannato in primo grado al minimo edittale - Ius superveniens - Previsione di un minimo edittale inferiore - Obbligo del giudice di applicazione automatica del nuovo e più favorevole minimo edittale - Esclusione - Determinazione della pena in misura intermedia tra i due minimi edittali - Legittimità.
Stato
decisa il 2006-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235588-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice, che, in presenza dell'appello del solo imputato condannato in primo grado al minimo edittale della pena, non applichi automaticamente la più lieve pena minima prevista dalla legge nel frattempo intervenuta, e, ritenuta la gravità del reato commesso, determini la pena in una misura intermedia tra il minimo edittale della legge precedente ed il minimo edittale della legge successivamente entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)