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Sez. 4, Sentenza n. 39256 del 23/09/2008 Ud. (dep. 20/10/2008) Rv. 241985 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - Modifiche del trattamento sanzionatorio introdotte dalla L. n. 49 del 2006 - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Applicazione della norma sopravvenuta favorevole - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241985-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Il giudice d'appello deve ridurre la pena inflitta con sentenza precedente alla novella introdotta con l'art. 4-bis L. n. 49 del 2006, che ha ridotto la pena minima edittale del reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, soltanto se risulta che il giudice di primo grado ha inteso applicare il minimo della pena indipendentemente dalla sua quantificazione e non invece che ha ritenuto la pena inflitta adeguata alla gravità del fatto, fornendone adeguata motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputato, cui era stata inflitta, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, una pena determinata partendo dal precedente limite edittale minimo d'anni otto di reclusione, avendo ritenuto adeguatamente motivata la valutazione del giudice di merito d'adeguatezza di detta pena, nonostante la sopravvenuta riduzione del predetto limite edittale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)