diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 32673 del 09/04/2010 Ud. (dep. 03/09/2010) Rv. 247998 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - Modifiche del trattamento sanzionatorio introdotte dalla legge n. 49 del 2006 - Impugnazioni - Appello e ricorso per cassazione - Applicazione delle norme sopravvenute - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247998-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, non è sindacabile in sede di legittimità, se assistita da idonea motivazione, l'autonoma rivalutazione che il giudice d'appello abbia compiuto in ordine alla congruità della pena detentiva irrogata dal giudice di prime cure in misura superiore al precedente minimo edittale, ritenendola comunque adeguata all'effettivo disvalore sociale della condotta criminosa. (Fattispecie relativa ad una sentenza di condanna per il reato di acquisto, importazione e detenzione di stupefacenti commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 49 del 2006, il cui art. 4-bis ha introdotto un trattamento sanzionatorio più favorevole nel minimo edittale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 bis PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)