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Sez. 1, Sentenza n. 20459 del 21/10/2005 (Rv. 586069 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Termini di cui all'art. 13 legge n. 2359 del 1865 e di cui all'art. 20 legge n. 865 del 1971 - Differenza - Conseguenze - Scadenza dei termini di cui all'art. 13 cit. - Inefficacia sopravvenuta della dichiarazione di pubblica utilità anche in pendenza dei termini di cui all'art. 20 cit.
Stato
decisa il 2005-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586069-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

I termini di cui all'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, previsti per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, e i termini fissati dal decreto di occupazione, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971, assolvono a diverse funzioni nell'ambito della procedura espropriativa, i primi segnando il limite per la giuridica esistenza e validità della dichiarazione di pubblica utilità ed i secondi - relativi all'occupazione temporanea - riguardando l'apprensione del bene per l'inizio dei lavori ed il completamento delle procedure di espropriazione e dell'opera pubblica; con la conseguenza che l'inutile decorso del termine, non prorogato né modificato, previsto dalla dichiarazione di pubblica utilità comporta la sopravvenuta inefficacia del relativo provvedimento, anche indipendentemente dalla presenza di un più lungo termine previsto per l'occupazione temporanea e dalle successive proroghe di esso.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)